statuto2

ASSOCIAZIONE RICERCATORI DELL’ISTITUTO GUIDO DONEGANI

“CLUB DONEGANI”

STATUTO 2004

 

Il testo allegato “A ” all’Atto Costitutivo 38215/13581 Repertorio Notar Pedrazzoli 19.04.1991 è stato modificato da Delibere Assembleali 13.12.1991; 09.05.1997; 09.07.1999

denominazione – sede – durata

Articolo 1

E’ costituita una libera Associazione,  ai  sensi dell’articolo  36  codice  civile,  denominata Associazione Ricercatori dell’Istituto Guido Donegani o in forma abbreviata Club Donegani. L’Associazione ha sede in Novara e ha durata illimitata.

scopi

Articolo 2

L’Associazione è apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro. Essa “si propone di:

a)    stabilire relazioni amichevoli tra i soci e promuovere iniziative di carattere culturale, professionale, e sociale

b)    promuovere un collegame’nto permanente tra i Soci e la realtà dell’Istituto “G. Donegani”

c)    contribuire   a  diffondere  in   ambito  nazionale   e   internazionale   i   tradizionali  valori

professionali dell’Istituto G. Donegani

attività

Articolo 3

Per il conseguimento dei propri fini l’Associazione si propone di:

a)    promuovere al proprio interno dibattiti, studi, ricerche su temi interessanti l’Istituto e la società in generale;

b)    promuovere incontri e convegni tra gli associati e personalità del mondo scientifico,

economico, umanistico e politico; e)    incentivare lo studio, la cultura, la formazione dei giovani,

anche promuovendo la raccolta di fondi per borse di studio;

d)    organizzare viaggi di studio e culturali;

e)    stabilire collegamenti con analoghe associazioni italiane ed estere;

 

f)     svolgere   ogni   altra   attività   ritenuta   opportuna   per   il   raggiungimento   degli   scopi istituzionali.

SOCl

I soci possono essere:

a)    ordinari

b)    sostenitori

e)    aggregati

d)    onorari

Articolo 5

Sono  Soci  ordinari  tutti  coloro  che  abbiano  svolto  attività  come  dipendenti  dell’Istituto

Donegani o di altre Unità di Ricerca.

La richiesta di adesione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo (art. 13 e 15)

assieme all’attestazione del pagamento delle quote associative o affini.

La domanda potrà essere respinta, col rimborso di quanto versato.

In opposizione al giudizio del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso scritto all’Assemblea dei

Soci (art. 13).

Articolo 6

Sono   Soci   sostenitori   persone   fisiche   giuridiche,   enti   ecc.,   che   supportino   l’attività

dell’Associazione con contributi significativi.

Articolo 7

Su richiesta scritta degli interessati, e a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, possono

essere ammessi come Soci aggregati i familiari maggiorenni o i familiari superstiti dei soci

ordinari. Essi non partecipano alle Assemblee dei Soci e sono tenuti a una quota associativa

ridotta.

Articolo 8

Con delibera del Consiglio Direttivo, possono essere nominati Soci Onorari persone fisiche o

giuridiche, Enti, Società, Ditte, che abbiano svolto o svolgano la loro attività nel campi della

ricerca e si siano resi benemeriti verso l’Associazione, verso l’Istituto “G. Donegani” o verso il

Paese.

Articolo 9

Tutti gli associati, con l’unica eccezione dei Soci onorari, sono tenuti a corrispondere il

contributo associativo entro il 1° gennaio di ogni anno, nella misura (distinta tra soci ordinari e

aggregati) e con le modalità fissate anno per anno dal Consiglio Direttivo.


recesso – decadenza

 Articolo 10

La qualifica di Socio si perde per dimissioni o per espulsione decisa dagli organi sociali competenti.

organi sociali

Articolo 11

Sono organi dell’Associazione:

a)     l’Assemblea dei Soci

b)    il Consiglio Direttivo

e)     il Presidente

d)    il Collegio dei Revisori

e)    il Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

assemblea dei Soci

Articolo 12

a)    L’Assemblea   regolarmente   costituita   rappresenta   l’universalità   dei   Soci   e   le   sue deliberazioni, prese in conformità al presente Statuto, vincolano tutti i Soci. Hanno diritto di partecipare alle Assemblee tutti i Soci, purché in regola con il versamento dei contributi associativi; il diritto di voto è limitato ai Soci ordinali e ai Soci sostenitori1. Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i Soci.

E’ ammessa la rappresentanza per delega scritta purché conferita ad un altro Socio, ma nessuno può essere portatore di più di tre deleghe. E’ ammessa anche la votazione per corrispondenza, secondo le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo. Il voto va dato in forma palese, con la sola eccezione per la nomina delle cariche sociali.

b)    L’Assemblea, in via ordinaria, deve essere convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno, entro novanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Può essere inoltre convocata, in via straordinaria, con le stesse modalità, ovvero direttamente dal Presidente, ogni volta che sia ritenuto necessario, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci aventi diritto a voto, o il Collegio dei Revisori. In tal caso l’Assemblea sarà convocata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L’avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i Soci almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea e deve contenere luogo, data e ora della riunione, ordine del giorno, data e ora della seconda convocazione.

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1Delibera dell’Assemblea 09.05.1997

 

consiglio   direttivo

Articolo 13

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da Soci in numero non inferiore a 9 e non superiore a 13, dei quali 2 possono essere nominati dall’Istituto “G. Donegani”; i rimanenti saranno eletti dall’Assemblea tra i Soci ordinari e sostenitori. Di volta in volta entreranno nel Consiglio Direttivo uno, due, o tre Soci Sostenitori a seconda che il totale sia limitato a 9 o elevato rispettivamente ad almeno 11 o a 135.

I Consiglieri eletti e non durano in carica tre anni e possono essere rieletti o rinominati. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, uno o più dei Consiglieri eletti venisse a cessare durante la carica, subentrano nell’ordine quelli che seguono nella graduatoria dell’ultima

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2 Delibera Assemblea 13.12.1991

3 Delibera Assemblea 09.07.1999

4 Delibera Assemblea 09.07.1999

 

elezione; in mancanza di questi provvede il Consiglio Direttivo mediante cooptazione. In ogni

caso i nuovi membri dureranno in carica fino alla scadenza degli altri Consiglieri.

La sostituzione per cooptazione è ammessa fino a un massimo di 1/3 dei Consiglieri; oltre tale

limite il Consiglio Direttivo deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni, entro 40 giorni

dall’ultima recessione.

Qualora la cessazione riguardasse un Consigliere nominato dall’Istituto “G. Donegani”, questo

potrà6 provvedere alla sostituzione entro lo stesso termine di 40 giorni. Il nuovo nominato potrà

restare in carica fino alla scadenza degli altri Consiglieri eletti.

Articolo 14

II Consiglio Direttivo elegge fra i propri membri:

1)    II Presidente

2)    un Vice-Presidente

3)    il Segretario

4)    il Tesoriere

II Consiglio avrà inoltre un Vice-Presidente di diritto nella persona del Presidente uscente.

Articolo 15

II Consiglio Direttivo è legittimato a compiere tutti gli atti volti al conseguimento dello scopo

associativo, eccettuati soltanto quelli che lo Statuto riserva all’Assemblea.

Spetta, pertanto e tra l’altro, al Consiglio Direttivo:

a)    deliberare sulle richieste di adesione all’Associazione;

b)    elaborare il programma operativo dell’Associazione;

e)    curarne la realizzazione e la gestione finanziaria;

d)    emettere norme regolamentari, in applicazione del presente Statuto;

e)    redigere il bilancio di previsione e quello consuntivo;

f)     determinare l’ammontare annuo della quota associativa;

g)    deliberare la convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria nel rispetto dell’ari 12

commi a) b) d);

h)    eseguire le deliberazioni dell’Assemblea.

Articolo 16

II Consiglio Direttivo si riunisce su iniziativa del Presidente, o di almeno quattro dei suoi membri, o su richiesta del Collegio dei Revisori.

Esso è convocato dal Presidente in via ordinaria con avviso scritto, inviato almeno dieci giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione. Straordinariamente il Consiglio può essere convocato anche solo per telefono almeno cinque7 giorni prima dell’adunanza.

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6 Delibera Assemblea 09.07.1999

7 Delibera Assemblea 09.07.1999

 

I Consiglieri che cumulano assenza oltre il 50% delle convocazioni decadono a tutti gli effetti dalla carica.

II Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri, ciascuno dei quali ha diritto a un voto.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice di voti; in condizioni di parità prevale il voto del Presidente.

presidente

Articolo 17

II   Presidente   del   Consiglio   Direttivo   ha   la   legale   rappresentanza   dell’Associazione.

All’occorrenza, nei casi consentiti dalla legge, potrà delegarla per iscritto8 ad altro membro del

Consiglio stesso.

A suo giudizio potrà delegare una o più delle sue attribuzioni ai Vice-Presidenti.

Il Presidente rimane in carica tre anni ed è rieleggibile consecutivamente9. In ogni caso nel

triennio successivo alla sua carica sarà membro effettivo e Vice Presidente di diritto del

Consiglio Direttivo.

Al Presidente compete, tra l’altro, di:

a)    promuovere e coordinare l’attività dell’Associazione, assicurandone il funzionamento;

b)    dirigere i lavori del Consiglio Direttivo, e dell’Assemblea;

e)    curare che sia data esecuzione alle relative delibere;

d)    adottare  i provvedimenti  d’urgenza riferendone  alla prima  adunanza del  Consiglio

Direttivo.

Articolo 18

I Vice-Presidenti, in primis quello di diritto, sostituiscono nell’esercizio delle sue attribuzioni il Presidente in caso di assenza o di temporanea indisponibilità.

Se invece il Presidente dovesse recedere dalla carica, per un qualsiasi motivo, prima dello scadere del triennio, gli succede il Vice-Presidente eletto, fino allo scadere del mandato del Consiglio Direttivo.

In tal caso il Consiglio Direttivo provvederà a reintegrare il numero legale di componenti nel rispetto delle norme dell’ari. 13.

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8 Delibera Assemblea 09.07.1999

9 Delibera Assemblea 09.07.1999

 

segretario

Articolo 19

II Segretario, scelto dal Consiglio10 Direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre anni ed è

immediatamente rieleggibile.

Partecipa alle riunioni degli organi Collegiali provvedendo alla verbalizzazione.

Su mandato del Presidente cura l’attuazione dei relativi deliberati.

 

tesoriere

Articolo 20

II Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è immediatamente

rieleggibile11. E’ responsabile della gestione di cassa dell’Associazione, della raccolta delle

quote associative e di eventuali altri fondi messi a disposizione.

Assiste il Consiglio Direttivo nella preparazione dei budgets e nello svolgimento dei controlli

finanziari.

Prepara la documentazione contabile per il Presidente e per il Consiglio Direttivo.

 

collegio dei  revisori dei conti

Articolo 21

II Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti che

possono essere scelti anche tra i non Soci12.

Il Collegio sceglie nel proprio ambito il suo Presidente.

I Revisori restano in carica tre” anni e possono essere immediatamente rieletti.

I Revisori effettivi possono partecipare  senza diritto  di voto  alle riunioni del Consiglio Direttivo.

 

collegio dei probiviri

Articolo 22

II Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri eletti dall’Assemblea dei Soci (come da art.

12, comma e).

Il Collegio sceglie nel proprio ambito il Suo Presidente.

I Probiviri restano in carica tre anni e possono essere immediatamente rieletti.

Al Collegio dei Probiviri spetta in prima istanza di:

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10 Delibera Assemblea 13.12.1991

11 Delibera Assemblea 09.05.1997

12 Delibera Assemblea 09.07.1999

 

a)    risolvere eventuali controversie sull’interpretazione e applicazione dello Statuto, nonché eventuali controversie tra Soci;

b)    esprimersi sugli argomenti comportanti misure disciplinari da prendere nei confronti dei

Soci.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice di voto; in condizioni di parità prevale il voto del Presidente.

comitato dei saggi

Articolo 23

II Consiglio Direttivo, al fine di ottenere suggerimenti e indicazioni sui suoi programmi, può sottoporli a un Comitato consultivo, che non fa parte degli organi sociali, composto da personalità di spicco del mondo scientifico e culturale italiano ed estero. Al Comitato dei Saggi non è dovuto alcun compenso.

patrimonio  sociale  e   bilanci

Articolo 24

a)    II Patrimonio dell’Associazione è costituito da:

1)    la quota associativa;

2)    eventuali contributi, oblazioni, lasciti, donazioni, elargizioni, da parte di Fondazioni, Enti Pubblici o Privati, Società, Istituti e persone fìsiche;

3)    interessi attivi, rendite patrimoniali e altri proventi di qualsiasi natura, compatibili con le finalità dell’Associazione;

4)    tutti i beni mobili e immobili all’Associazione pervenuti a titolo legittimo.

b)    L’esercizio sociale va dall’I gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo, redatto dal Consiglio Direttivo, controllato dal Collegio dei Revisori, viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Nello stesso termine va approvato il bilancio preventivo dell’esercizio successivo, redatto con le modalità di cui al comma precedente.

scioglimento  dell’associazione

Articolo 25

L’Associazione può essere sciolta dall’Assemblea dei Soci, su proposta unanime del Consiglio direttivo, nel rispetto delle norme di cui all’articolo 12, comma e/513. All’uopo l’Assemblea può nominare due o tre liquidatori.

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‘Assemblea 13.12.1991

 

Il patrimonio residuo, dopo l’estinzione di tutte le passività sociali, deve essere destinato agli scopi dell’Associazione o a Istituti di beneficenza a giudizio insindacabile dei liquidatori, escluso qualsiasi riparto tra i Soci.

modifica   dello   statuto

Articolo 26

Modifiche del presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno il 10% dei Soci e devono essere approvate dall’Assemblea, appositamente convocata, o per referendum richiesto a mezzo lettera raccomandata a tutti i Soci, con la maggioranza di cui all’articolo 12, comma e/414.

nota

Articolo 27

Per quanto altro non è espressamente stabilito dal presente Statuto saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel titolo II del libro I del Codice Civile.

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14 Assemblea 13.12.1991